Sez. L, Sentenza n. 6133 del 19/10/1983 (Rv. 430923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
La sanzione disciplinare applicabile al lavoratore dopo la contestazione scritta dell'addebito e il decorso di cinque giorni da tale contestazione non rimane sospesa in pendenza del termine di venti giorni entro cui il lavoratore può, a norma del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, promuovere la Costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato previsto dalla stessa disposizione. Solo l'effettivo inizio di tale procedura, ai sensi dell'ultima parte della disposizione citata, comporta la sospensione della sanzione fino alla pronuncia del collegio.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)