Sez. L, Sentenza n. 1456 del 01/03/1984 (Rv. 433554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIÙ GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE - APPLICABILITÀ - TERMINE DI CINQUE GIORNI - CARATTERE DILATORIO - TERMINE ULTERIORE DI VENTI GIORNI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIÙ GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE - APPLICABILITÀ - TERMINE DI CINQUE GIORNI - CARATTERE DILATORIO - TERMINE ULTERIORE DI VENTI GIORNI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFETTI.*
Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge 20 maggio 1970 n. 300, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta applicati, essi hanno efficacia immediata (art. 7, quinto comma), e non subordinata all'inutile decorrenza del termine di venti giorni (dall'applicazione) entro cui il lavoratore può promuovere la Costituzione del collegio arbitrale per ottenerne la revoca (art. 7, sesto comma), conseguendo all'Esercizio di tale facoltà soltanto la sospensione della sanzione disciplinare applicata, già di per se stessa efficace e legittimamente attuata. (V 6133/83, mass n 430923; (V 2246/82, mass n 420116).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)