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Sez. 1, Sentenza n. 678 del 26/03/1964 (Rv. 300937 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN TERZO QUALE OBBLIGATO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300937-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN TERZO QUALE OBBLIGATO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale unico e vero soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha, per il solo fatto di tale indicazione un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, ne, quindi, la necessita dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ. nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi altra esigenza, ai fini della condanna o della assoluzione del convenuto, se non quella di accertare se questo sia il legittimo contraddittore. La questione resta, dunque, accentrata sull'opportunita di integrare il contraddittorio a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., e questa rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, per cui il mancato Esercizio del relativo potere non puo essere oggetto di Sindacato da parte della Corte suprema. (Cfr. 364-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)