Sez. U, Sentenza n. 5428 del 13/05/1993 (Rv. 482326 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù | E.N.E.L. - Suolo di proprietà privata - Utilizzazione al fine di impiantarvi una linea elettrica - Necessarie autorizzazioni - Mancanza - Conseguenze - Privato - Tutela - Reintegrazione in forma specifica - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù
L'attività di costruzione, da parte dell'E.N.E.L., di qualsiasi linea di trasporto o distribuzione di energia elettrica - a prescindere dalla tensione di esercizio - non è libera, ma soggetta ad apposite autorizzazioni della competente autorità amministrativa (ex art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1534 ed art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342), al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare, attraverso l'emissione del provvedimento, una implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto nonché il conferimento, in favore dell'ente, di uno "jus ad servitutem habendam", in forza del quale, ove manchi il volontario accordo, è consentito il ricorso al giudice per la costituzione della servitù coattiva mediante sentenza oppure quello alla procedura espropriativa per imporre l'asservimento in via amministrativa. Ne consegue che, in mancanza delle autorizzazioni suddette, l'utilizzazione, da parte dell'E.N.E.L., di suolo di proprietà privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i connotati di un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela, non solo sotto forma risarcitoria, ma anche di reintegrazione in forma specifica, senza che vi osti il disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, DPR 30/06/1965 num. 1534 art. 2, DPR 18/03/1965 num. 342 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)