Sez. U, Sentenza n. 443 del 16/06/2000 (Rv. 537643 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | ENEL - Suolo di proprietà privata - Imposizione coattiva di servitù di elettrodotto - Provvedimento autorizzativo contenente dichiarazione di P.U. - Sufficienza - Esclusione - Decreto di espropriazione - Emissione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Tutela del privato - Reintegrazione in forma specifica - Ammissibilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ
In tema di imposizione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ENEL, il provvedimento della P.A., autorizzativo della linea o della cabina elettrica, rappresenta (anche quando contenga una dichiarazione di pubblica utilità) soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del vincolo reale, senza essere, esso stesso, produttivo dell'effetto costitutivo, effetto conseguente, per converso, solo all'atto finale del procedimento, e cioè al decreto di espropriazione (qualora non si sia scelta la strada della costituzione negoziale o giudiziale). Ne consegue che l'illegittimità dell'occupazione di un immobile - all'esito dell'installazione di una cabina elettrica - per decorso del termine fissato nel provvedimento autorizzativo non può ritenersi sanata dall'emissione di detto provvedimento, ed il comportamento dell'ente, qualora non abbia provveduto alla restituzione del bene occupato prima che l'occupazione medesima sia divenuta illegittima, si traduce in un'attività meramente materiale (oltre che abusiva), a fronte della quale il soggetto leso può ottenere, dal giudice ordinario, una duplice forma di tutela, tanto sotto il profilo risarcitorio, quanto sotto quello della reintegrazione in forma specifica, senza che a ciò osti il disposto dell'art. 4 Legge 2248 del 1865, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Legge 18/03/1965 num. 342 art. 2, Legge 18/03/1965 num. 342 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)