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Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 20/05/1966 (Rv. 322594 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INVALIDITA DELLA MILLESIMAZIONE DELIBERATA SENZA IL CONSENSO DI UNO DEI CONDOMINI - AZIONE DI ACCERTAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI E DELL'AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1966-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322594-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INVALIDITA DELLA MILLESIMAZIONE DELIBERATA SENZA IL CONSENSO DI UNO DEI CONDOMINI - AZIONE DI ACCERTAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI E DELL'AMMINISTRATORE.*

Se un condomino propone un'Azione di accertamento dell'invalidita e inefficacia della tabella millesimale deliberata, unitamente al regolamento condominiale, dagli altri condomini, senza il suo consenso, la domanda - in quanto preordinata, innanzitutto, alla tutela del diritto di proprieta della porzione di edificio di cui si lamenta l'illegittima Determinazione del valore compiuta dall'assemblea mediante un'inesatta Determinazione in millesimi - deve essere proposta nei confronti di coloro che hanno deliberato l'atto impugnato e cioe nei confronti di tutti gli altri condomini dell'edificio, soli legittimati a contraddire. Tuttavia, la legittimazione passiva ad causam - oltre ad appartenere ai singoli condomini - spetta anche all'amministratore, essendo la domanda stessa preordinata anche alla tutela di cose ed interessi comuni, dato che la precisazione, nel regolamento condominiale, dei valori dei piani o porzioni di piano, ragguagliati in millesimi a quello dell'intero edificio, si riflette sulle cose comuni, costituendo essi il parametro su cui debbono commisurarsi il godimento delle cose stesse, dei servizi comuni, la ripartizione delle spese relative e l'entita della partecipazione e della espressione del voto dei condomini nella Costituzione delle assemblee e nelle deliberazioni da prendere in esse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 68, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)