Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 26/03/1975 (Rv. 374587 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA FONDATA SU CAMBIALE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI NULLITA DEL PRECETTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO, IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE DELL'AZIONE CAUSALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE RELATIVAMENTE A QUESTA PARTE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA FONDATA SU CAMBIALE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI NULLITA DEL PRECETTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO, IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE DELL'AZIONE CAUSALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE RELATIVAMENTE A QUESTA PARTE DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA.*
Non puo considerarsi opposizione all'esecuzione ed e quindi sottoposto alla sospensione generale dei termini processuali durante il periodo feriale il giudizio che, dopo il passaggio in giudicato del capo della sentenza concernente la dichiarazione di nullita del precetto, prosegua esclusivamente per la parte relativa al credito nascente dal rapporto sottostate alla cambiale fatta valere come titolo esecutivo, in forza della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dal creditore procedente, convenuto nel giudizio di opposizione. Tale domanda, infatti, da vita ad un giudizio di cognizione che, pur essendo collegato a quello sorto a seguito dell'opposizione all'esecuzione, e da esso distinto e indipendente.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)