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Sez. L, Sentenza n. 4839 del 22/04/1992 (Rv. 476918 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti | Per i dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali - Diritto di controllo intrinseco da parte del datore di lavoro circa la natura dell'attività da svolgere - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476918-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti

In relazione al godimento da parte dei dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, ai sensi dell'art. 23 legge n. 300 del 1970, non può essere riconosciuto al datore di lavoro alcun diritto a verificare la natura dell'attività che si intende svolgere mediante l'utilizzazione di detti permessi, salva la possibilità di contestare l'uso di questi a fini personali o comunque diversi da quelli per i quali è stata inoltrata la richiesta della r.s.a. (che non è peraltro tenuta ad indicare nella comunicazione le ragioni del permesso); l'esigenza di impedire lo sviamento dell'attività espletata durante i permessi dall'ambito della finalità sindacale non può essere infatti soddisfatta attribuendo al datore di lavoro un potere di controllo intrinseco - sia anteriore che successivo alla fruizione dei permessi - tale da legittimare nei confronti del dipendente l'adozione di provvedimenti disciplinari, obiettivamente diretti a pregiudicare non tanto la posizione di costui quanto il diritto dell'organizzazione sindacale ad espletare liberamente la propria attività.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)