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Sez. L, Sentenza n. 21396 del 05/10/2006 (Rv. 592207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Stipulazione di contratto di formazione e lavoro - Caratteristiche - Lavoratore eletto alla carica di Sindaco comunale - Diritto al riconoscimento, in suo favore, dell'aspettativa non retribuita per la durata del mandato elettorale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI

Nel contratto di formazione e lavoro lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato, risultando arricchito dall'elemento della formazione che si intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del tutto peculiare e, in tale logica, l'apposizione del termine appare funzionale alle finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto, i quali, infatti, si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti - come nel caso del conseguimento di un carica elettorale da parte del lavoratore (nella specie a sindaco comunale) - impediscano di realizzare nel termine previsto la suddetta finalità, non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto e, perciò, non può ritenersi legittimo il relativo recesso del datore di lavoro, dovendosi escludere che, sulla scorta delle esplicite previsioni trasparenti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 816 del 1985, il datore di lavoro abbia una propria discrezionalità nel decidere se autorizzare o meno il collocamento in aspettativa del lavoratore che ne abbia fatto espressa domanda, ricorrendo le prescritte condizioni, con la conseguenza che la particolare struttura del contratto di formazione e lavoro non si profila incompatibile con tale normativa (anche alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 1993). Da ciò deriva, in conclusione, che il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro possa essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti - oggettivamente impeditivi della formazione professionale - che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini dell'esaurimento della fase di formazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3, Legge 27/12/1985 num. 816 art. 1, Legge 27/12/1985 num. 816 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)