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Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 06/06/1988 (Rv. 459040 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE EX ART. 2043 COD. CIV. E DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO - DIFFERENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE - EFFETTI VINCOLANTI LIMITATAMENTE AI RELATIVI PROCEDIMENTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459040-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE EX ART. 2043 COD. CIV. E DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO - DIFFERENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE - EFFETTI VINCOLANTI LIMITATAMENTE AI RELATIVI PROCEDIMENTI - FATTISPECIE.*

Ai fini della Determinazione del grado di inabilità permanente parziale, a differenza degli infortuni sul lavoro ove vige il sistema tabellare che considera astrattamente, con riguardo alla incapacità generica, ed in base a coefficienti di valutazione predeterminati, le singole menomazioni del lavoratore, nell'accertamento del danno da responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., finalizzato alla completa reintegrazione del danneggiato, occorre fare riferimento alle concrete condizioni soggettive dell'offeso in rapporto alle sue attitudini specifiche ed alle sue esigenze di vita. Pertanto la valutazione dell'Invalidità, effettuata rispettivamente ai fini del danno civile o dell'indennizzo da infortunio sul lavoro, stante la diversità dei criteri di accertamento, è vincolante soltanto nello ambito dei relativi procedimenti, con la conseguenza che il giudicato sul grado di inabilità parziale permanente del danneggiato, formatosi nel giudizio di responsabilità civile, in cui è intervenuto l'Inail esercitando il diritto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ., fa stato soltanto in tale giudizio, senza che lo istituto possa ottenere il rimborso dell'indennità riconosciuta ai fini infortunistici in relazione ad un grado di Invalidità superiore, avendo diritto di rivalsa solo nei limiti dell'importo corrispondente al danno da Invalidità permanente, accertato nel giudizio civile, non rilevando che sulla base di tale accertamento, a norma delle leggi infortunistiche, non sarebbe dovuta alcuna rendita. (nella specie, affermando il principio di cui sopra, il S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso qualsiasi diritto di rivalsa, anche parziale, dell'Inail con riguardo alla indennità per Invalidità permanente riconosciuta ai fini infortunistici nella misura dell'11 per cento, in base alla considerazione che, essendo risultata in Sede civile una Invalidità soltanto del 7 per cento, nessuna rendita era dovuta, ai sensi dello art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1125 del 1965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)