Sez. 2, Sentenza n. 697 del 16/02/1977 (Rv. 384269 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - LIMITAZIONI (DIVIETI) - CONDIZIONI - INSERVIBILITA ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN CONDOMINO - ESTREMI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - LIMITAZIONI (DIVIETI) - CONDIZIONI - INSERVIBILITA ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN CONDOMINO - ESTREMI.*
L'inservibilita all'uso o al godimento anche di uno soltanto dei condomini - considerata nell'art 1120, secondo comma, cod civ quale conseguenza da impedire in modo assoluto, affinche possano effettuarsi opere destinate ad aumentare la funzionalita ed il valore dell'edificio condominiale - deve essere interpretata come sensibile menomazione dell'utilita che il condomino puo trarre dalla cosa comune secondo l'originaria Costituzione della comunione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)