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Sez. 2, Sentenza n. 10445 del 21/10/1998 (Rv. 519935 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Limitazioni (divieti) - Condizioni - Inservibilità all'uso o di al godimento di un condominio - Estremi - Fattispecie relativa all'installazione di un'autoclave nel cortile condominiale.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519935-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

L'installazione (utile a tutti i condomini tranne uno) di un'autoclave nel cortile condominiale, con minima occupazione di una parte di detto cortile, non può ritenersi innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 comma secondo cod. civ. (prevedente il divieto di innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino), atteso che il concetto di "inservibilità" espresso nel citato articolo va interpretato come sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva secondo l'originaria costituzione della comunione, con la conseguenza che pertanto devono ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino per quest'ultimo un pregiudizio limitato e che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)