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Sez. 3, Ordinanza n. 18251 del 06/06/2026 (Rv. 679058-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo - Applicabilità in caso di obbligo di restituzione delle somme percepite conseguente alla riforma della sentenza di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679058-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percepite segua "de iure" al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di giustificazione.

Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)