Sez. 1, Sentenza n. 26171 del 06/12/2006 (Rv. 593429 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo - Applicabilità in caso di obbligo di restituzione delle somme percette conseguente alla riforma della sentenza di primo grado - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percette segua "de iure" al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di qualsiasi giustificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)