Sez. 5, Ordinanza n. 3201 del 19/12/2002 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 224282 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale - Legittimazione della parte civile - Sussistenza - Esclusione- Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
La procedura prevista dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. (In applicazione del principio sopra enunziato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di cassazione - annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunziata nei confronti di un provvedimento inappellabile - aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema corte procedesse ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)