Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 13/11/1973 (Rv. 366698 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - FILMS - DIRITTO DI UTILIZZAZIONE - SPETTANZA AL PRODUTTORE - ESTENSIONE - DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI AI COAUTORI.*
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - FILMS - DIRITTO DI UTILIZZAZIONE - SPETTANZA AL PRODUTTORE - ESTENSIONE - DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI AI COAUTORI.*
Dispone la legge 22 aprile 1941 n 633 che l'Esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta al produttore (art 45) e che tale Esercizio ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta (art 46), mentre spettano ai coautori di essa (soggettista, sceneggiatore, autore della colonna musicale, direttore artistico o regista), oltre ai diritti cosiddetti 'moralì quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla stessa legge. Cio che la legge attribuisce al produttore non e il semplice Esercizio di un diritto altrui, ma e la titolarita di un diritto proprio, a titolo originario, sul fondamento della funzione produttiva da lui esplicata.*
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 45, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)