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Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 14/03/1996 Cc. (dep. 23/04/1996) Rv. 204598 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Requisiti | Iscrizione all'albo speciale - Necessità - Difensore non cassazionista che abbia assistito la parte nel corso del giudizio di merito - Mancata previsione della possibilità di sottoscrivere il ricorso - Dedotto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204598-01

Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Requisiti

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., sotto il profilo della mancata previsione che il ricorso per cassazione possa essere sottoscritto anche da difensore non iscritto all'albo speciale, quando lo stesso abbia assistito la parte nel corso di tutto il procedimento svoltosi nei gradi di merito. L'istituzione dell'albo speciale, infatti, con riserva ai soli iscritti della facoltà di difendere davanti alle giurisdizioni superiori, trova oggettiva giustificazione nell'esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà del giudizio di legittimità, e, d'altra parte, il pieno esercizio del diritto di difesa è assicurato dalla possibilità, per l'imputato, di sottoscrivere comunque personalmente il ricorso, senza che ciò dia luogo a contraddizione con l'esigenza dianzi indicata, che attiene soltanto alla difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)