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Sez. 6, Sentenza n. 42062 del 13/09/2017 Cc. (dep. 15/09/2017) Rv. 271334 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. - Inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato - Contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. ed art. 13 CEDU - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271334-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito).

Riferimenti normativi: Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)