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Sez. 1, Sentenza n. 2024 del 02/04/1982 (Rv. 419879 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO - USO DI MARCHIO NON REGISTRATO - COSTITUZIONE DEL RELATIVO DIRITTO ASSOLUTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419879-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO - USO DI MARCHIO NON REGISTRATO - COSTITUZIONE DEL RELATIVO DIRITTO ASSOLUTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*

L'uso del marchio non registrato è sufficiente ad integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e il correlativo acquisto del diritto assoluto sul marchio da parte di colui che, attraverso l'uso, abbia realizzato la funzione individuatrice del medesimo in presenza dei requisiti della liceità e della novità: detto uso conferisce perciò al titolare del marchio di fatto il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto, nonché il diritto di inibirne l'utilizzazione, entro questi limiti, da parte di altri. (Conf 3371/80, mass n 407170).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2571, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)