Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006 (Rv. 589974 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Uso in ambito locale di marchio non registrato - Effetti - Diritto del preutente a continuare nell'utilizzazione del segno - Portata - Successiva registrazione del marchio ad opera di altro soggetto - Diritto del preutente di inibire al registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale - Sussistenza - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
Alla luce delle disposizioni del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come modificate a seguito della riforma realizzata con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la "coesistenza" del marchio preusato e di quello successivamente registrato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 9, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)