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Sez. 2, Sentenza n. 24821 del 08/10/2008 (Rv. 604785 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Sentenza di appello - Riforma della sentenza di primo grado in punto di regolazione delle spese processuali - Effetti ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. - Decorrenza degli interessi sulla somma liquidata - Dalla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604785-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

A norma dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)