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Sez. U, Sentenza n. 2320 del 25/02/1993 (Rv. 481093 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini | Scadenza - Effetti - Reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Necessità - Conseguenze - Nuovo svolgimento del procedimento amministrativo - Funzione - Omissione - Nullità della dichiarazione di pubblica utilità.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481093-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2358, disponendo che i termini stabiliti per l'espropriazione stessa e per i lavori possono essere prorogati, ma una volta scaduti comportano la reiterazione, nelle forme prescritte, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire, implica che tale reiterazione avvenga mediante il nuovo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla detta dichiarazione, in guisa che si possa tener conto sia delle determinazioni di tutti gli organi amministrativi legittimati ad interloquire, sia dell'attuale assetto dei luoghi e degli eventuali mutamenti sopravvenuti alla dichiarazione divenuta inefficace per scadenza dei termini, con la conseguenza, in mancanza di tale nuovo procedimento, della nullità della dichiarazione di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)