Sez. U, Sentenza n. 4717 del 22/05/1996 (Rv. 497732 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Reiterazione dei termini per l'espropriazione e per i lavori - Previo nuovo procedimento amministrativo - Necessità - Funzione - Omissione - Nullità della dichiarazione di P.U. e carenza di potere espropriativo - Tutela del privato - Devoluzione all'A.G.O..
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
L'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, disponendo che i termini stabiliti per l'espropriazione per pubblica utilità e per i lavori possono essere prorogati, ma una volta scaduti, comportano la reiterazione, nelle forme prescritte, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire, implica che tale reiterazione avvenga mediante il nuovo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla detta dichiarazione, di guisa che si possa tenere conto sia delle determinazioni di tutti gli organi amministrativi legittimati ad interloquire, sia dell'attuale assetto dei luoghi e degli eventuali mutamenti sopravvenuti alla dichiarazione divenuta inefficace per scadenza dei termini, con la conseguenza, in mancanza di tale nuovo procedimento, della nullità della dichiarazione di pubblica utilità e della carenza di potere in capo all'amministrazione contro la cui azione è consentita al privato, in tale ipotesi, la tutela del suo diritto soggettivo davanti al giudice ordinario e non davanti a quello amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)