Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 dicembre 1954, causa 1/54
Epigrafe
Nella causa
tra
il GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso la Legazione di Francia,
parte ricorrente,
rappresentato dal Sig. Paul Reuter,
Professore alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi,
consulente giuridico del Ministero degli Affari Esteri, Parigi,
in qualità di agente,
e
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO.
con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso i propri uffici, Place de Metz 2,
parte convenuta,
rappresentata dal Sig. Michel Gaudet,
consulente giuridico presso l'Alta Autorità,
in qualità di agente,
ed assistita dall'Avv. Jean Coutard,
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, Parigi,
causa che ha per oggetto l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità Ni 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954;
LA CORTE,
composta dai Signori:
M. Pilotti, Presidente,
P. J. S. Serrarens e Ch. L. Hammes, Presidenti di Sezione,
O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff, A. van Kleffens, Giudici,
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO
paragrafo 1
Il Governo della Repubblica francese ha presentato in data 9 febbraio 1954, depositandolo nella Cancelleria della Corte di Giustizia, un ricorso con cui chiede l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità No 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 gennaio 1954;
paragrafo 2
Il ricorso è stato presentato nei termini previsti dall'art. 33, 3o comma ed in conformità al disposto degli artt. 84 e 85 del Regolamento della Corte, e la nomina dell'agente della parte ricorrente è stata fatta ritualmente;
paragrafo 3
Dagli atti prodotti dalle parti e dalle decisioni impugnate risulta in fatto, quanto segue:
paragrafo 4
il 2 maggio 1953, l'Alta Autorità emanò in base all'articolo 60 del Trattato, le decisioni No 30-53 e No 31-53, con le quali stabiliva quali erano i «sistemi» vietati dall'art. 60 No 1 ed emetteva, per il mercato dell'acciaio disposizioni relative alla pubblicità dei listini e delle condizioni di vendita. Tali disposizioni imponevano alle imprese di pubblicare preventivamente il loro listino e di attenersi rigorosamente ai prezzi pubblicati: ogni deroga ai prezzi di listino costituiva pertanto un «sistema discriminatorio» vietato;
il 7 gennaio 1954, l'Alta Autorità ha modificato le predette prescrizioni con le decisioni No 1-54 e No 2-54 ora impugnate;
in virtù delle nuove disposizioni il praticare prezzi diversi da quelli del listino non costituisce più una pratica vietata qualora il venditore possa dimostrare che trattasi di una transazione che non rientra nelle categorie previste dal suo listino, oppure che gli scarti di prezzo praticati, lo furono «in ugual misura» in tutte le transazioni comparabili (decisione No 1-54) ; — venne inoltre introdotto per il mercato dell'acciaio ed esclusivamente per questo, un margine medio di tolleranza del 2,5 % entro il quale sono consentiti scarti dai prezzi di listino, con riguardo alle transazioni concluse negli ultimi 60 giorni, senza obbligo di preventiva pubblicazione di un nuovo listino (decisione No 2-54; — infine, per assicurare il controllo, è stato imposto alle imprese di inviare all'Alta Autorità dei rapporti quindicinali sugli scarti applicati (decisione No 3-54);
paragrafo 5
Le decisioni sovrammenzionate e le comunicazioni relative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'anno 1953 a pp. da 109 a 112, e rispettivamente del 1954 a pp. da 217 a 224;
paragrafo 6
Il Governo della Repubblica francese impugna col suo ricorso le tre decisioni più sopra menzionate e chiede alla Corte di:
paragrafo 7
«annullare le decisioni Ni 1-54, 2-54 e 3-54 dell'Alta Autorità in data 7 gennaio 1954»;
paragrafo 8
Nel corso della discussione orale il ricorrente ha specificamente concluso per l'annullamento delle decisioni No 1-54 e No 3-54 e degli articoli 1 e 2 della decisione No 2-54;
paragrafo 9
Il Governo della Repubblica francese nelle sue difese scritte invoca a sostegno del suo ricorso i seguenti mezzi:
paragrafo 10
A. — Violazione del Trattato,
B. — Sviamento di potere.
paragrafo 11
A sostegno dei mezzi invocati sono stati illustrati gli argomenti che possono venir riassunti come segue:
paragrafo 12
a) Violazione del Trattato mediante la decisione No 1-54: l'art. 60 No 2 lega tanto strettamente il mezzo (cioè l'obbligo della pubblicazione e della stretta osservanza dei listini) con lo scopo (cioè il divieto delle discriminazioni) che ogni infrazione alle norme sulla pubblicità dev'essere in pari tempo considerata quale pratica discriminatoria. Le nuove disposizioni inoltre (decisione No 1-54) non impongono più un divieto alle discriminazioni, ma anzi rendono queste possibili in quanto ne svuotano il concetto basandosi su quello assai poco chiaro delle «transazioni comparabili» e permettendo continue oscillazioni di prezzo; da ciò consegue che ormai solo transazioni strettamente simultanee rimangono soggette ad uguali condizioni, ipotesi questa priva di ogni pratico valore. Le nuove disposizioni rendono poi impossibile ogni controllo.
b) Violazione del Trattato mediante le decisioni No 2-54 e No 3-54: l'attenzione dell'obbligo della pubblicità costituisce una violazione del Trattato poichè esso, come si ricava dall'uso che vi è fatto delle parole «prezzi applicati» e «devono essere resi pubblici» prevede tassativamente l'obbligo della preventiva pubblicazione di ogni nuovo prezzo anteriormente alla conclusione delle transazioni e la stretta osservanza dei listini; che il Trattato dà all'Alta Autorità soltanto il potere di disciplinare le modalità e non già di stabilire il contenuto ed i limiti delle pubblicazioni.
Le nuove disposizioni non consentono ai compratori di accertare se i prezzi applicati siano leciti. Esse impediscono inoltre ai concorrenti di valersi della facoltà di allineamento prevista dall'art. 60, non essendo loro noti i prezzi effettivamente applicati. L'Alta Autorità misconosce la separazione — prevista dal Trattato — tra l'obbligo della pubblicazione e la facoltà di chiedere informazioni.
c) Sviamento di potere: l'Alta Autorità, nell'emanare le decisioni impugnate è stata guidata dal proposito di abbassare il livello generale dei prezzi e di prevenire le intese sui prezzi. I poteri previsti dall'art. 60 le sono invece stati conferiti unicamente al fine di impedire le pratiche discriminatorie: se essa voleva invece perseguire scopi diversi, poteva farlo soltanto nell'ambito degli artt. 61 e 65.
paragrafo 13
Il ricorso è stato notificato all'Alta Autorità il 9 febbraio 1954 in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;
paragrafo 14
La comparsa di risposta è stata depositata nella Cancelleria nei termini previsti dall'art. 31 paragrafo 1 del Regolamento della Corte, prorogati con ordinanza del Presidente della Corte del 4 marzo 1954;
paragrafo 15
La nomina dell'agente e dell'avvocato dell'Alta Autorità è stata fatta ritualmente;
paragrafo 16
Nella sua comparsa di risposta l'Alta Autorità ha chiesto alla Corte di:
paragrafo 17
«respingere la domanda proposta dal Governo della Repubblica Francese con ricorso del 9 febbraio 1954; con vittoria di spese»;
paragrafo 18
L'Alta Autorità contrasta le censure formulate nel ricorso con vari argomenti che si possono riassumere come segue:
paragrafo 19
a) Il mezzo di violazione del Trattato mediante le decisione No 1-54 non può essere ritenuto fondato: una completa separazione fra il divieto di discriminazioni e l'obbligo della pubblicità è infatti ammissibile poichè un'infrazione a questo ultimo non costituisce necessariamente, per sè sola, una pratica discriminatoria, quando gli scarti dai listini pubblicati siano applicati in ugual misura a tutte le transazioni comparabili. Per di più, soltanto il divieto di pratiche discriminatorie rappresenta un principio immutabile mentre l'obbligo della pubblicazione non ha alcuno scopo in sè ma è soltanto un mezzo per attuare detto principio. — Il divieto di pratiche discriminatorie non è per nulla soppresso e nemmeno toccato dalle nuove norme; per accertare quali sono le transazioni comparabili fra loro si deve aver riguardo ai caratteri obbiettivi delle stesse; il controllo è stato assicurato in modo più efficace di prima in virtù delle prescrizioni della decisione No 3-54.
b) Il mezzo di violazione del Trattato mediante le decisioni No 2-54 e No 3-54 non può essere ritenuto fondato: infatti, le decisioni impugnate procedono ugualmente dal principio della pubblicazione preventiva, per quanto l'art. 60 che parla di «prix appliqués» e non già di «prix à appliquer», non lo prescriva tassativamente. È decisiva la circostanza che il testo del Trattato dà all'Alta Autorità il potere di emanare appropriate norme sulla misura e le forme («la mesure et les formes») della pubblicazione. Che non si può fare assegnamento su un utile controllo da parte dei compratori in periodo di tendenza al ribasso, tendenza che c'era nell'epoca antecedente all'emanazione delle decisioni — poichè in tale evenienza gli scarti dai listini rappresentano dei ribassi e stanno quindi a favore dei compratori; ancor meno si potrebbe fare assegnamento su autodenuncie da parte delle imprese per modo che col precedente sistema, l'Alta Autorità era praticamente priva di possibilità di controllo; soltanto il nuovo sistema lo assicura; che non vi è motivo di dolersi se le nuove norme costituiscono una combinazione fra l'obbligo della pubblicazione e quello di fornire informazioni.
Per quanto riguarda l'allineamento, in un mercato perfettamente organizzato come quello dell'acciaio, è sempre possibile conoscere i prezzi effettivamente praticati dai concorrenti. È ben noto all'Alta Autorità che le imprese hanno fatto uso della facoltà di allineamento tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. L'allineamento, secondo il Trattato, può essere fatto sui prezzi effettivamente praticati e non soltanto su quelli dei listini pubblicati.
Infine, il nuovo regime era necessario per consentire alle imprese di adeguarsi in qualunque momento, alle fluttuazioni del mercato. Infatti, la rigida applicazione del precedente sistema di pubblicità preventiva e la necessità di adeguare continuamente i listini ad ogni minima oscillazione del mercato, aveva impedito la libera formazione dei prezzi; questi potevano risultare soltanto da intese fra i produttori, inconciliabili con le disposizioni del Trattato. Il sistema di prezzi fissi postulato dal Governo francese, darebbe il risultato di sottoporre il mercato comune all'arbitrio delle imprese; per di più, l'Alta Autorità si vedrebbe privata di ogni possibilità di influenzare efficacemente il mercato. Da tale regime deriverebbero effetti tanto deleteri che si potrebbe oggi invocarlo soltanto se il Trattato lo avesse inequivocabilmente prescritto; nulla di simile invece il Trattato dispone.
c) Il mezzo di sviamento di potere non può essere ritenuto fondato: infatti, l'art. 60, come risulta dall'uso fatto della parola «notamment», impone all'Alta Autorità, nel disciplinare la pubblicità, di mirare non soltanto al divieto di discriminazioni ma a tutti i fini indicati negli artt. 2, 3 e 4 del Trattato, e pertanto anche alla lotta contro le intese sui prezzi ed al fine di favorire la tendenza al ribasso. L'art. 57 impone all'Alta Autorità di ricorrere, di preferenza, ai mezzi indiretti. Non si comprende quindi come mai il Governo Francese sostenga che l'Alta Autorità avrebbe dovuto ricorrere agli «interventi autoritari» previsti dagli artt. 61 e 65, per raggiungere gli scopi di cui è questione.
Non è del resto vero che le impugnate decisioni procedano principalmente dai moventi cui il Governo francese accenna. L'Alta Autorità non ha provocato ma soltanto constatato il ribasso dei prezzi dell'acciaio — conseguenza questa della situazione del mercato.
paragrafo 20
La comparsa di risposta è stata notificata al Governo francese il 20 marzo 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;
paragrafo 21
La replica è stata depositata nella Cancelleria nel termine fissato dal Presidente della Corte di Giustizia, con ordinanza del 10 marzo 1954, ed è stata notificata all'Alta Autorità il 4 maggio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2, del Regolamento della Corte;
paragrafo 22
La controreplica è stata depositata nella Cancelleria nel termine fissato dal Presidente della Corte con ordinanza del 4 maggio 1954, successivamente prorogato con ordinanza del 2 giugno 1954; ed è stata notificata al Governo della Repubblica francese il 13 luglio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33, paragrafo 2 del Regolamento della Corte;
paragrafo 23
Dopo il deposito della controreplica, avvenuto il 12 luglio 1954, il procedimento scritto fu chiuso, in conformità a quanto dispone l'art. 34 paragrafo 1 del Regolamento della Corte;
paragrafo 24
In conformità a quanto dispone l'art. 34, primo comma, del Regolamento della Corte, in data 12 luglio 1954, il Presidente ha designato quale relatore il Giudice O. Riese;
paragrafo 25
Nella sua Relazione preliminare, il Giudice relatore ha ritenuto che la causa non abbisognava di istruzione;
paragrafo 26
La Corte. in conformità a quanto dispone l'art. 34, ultimo comma, del Regolamento della Corte, sentito l'Avvocato Generale, ha deciso di iniziare la procedura orale senza procedere all'istruzione della causa;
paragrafo 27
In conformità a quanto dispone l'art. 45 paragrafo 2, il Presidente della Corte ha fissato al 28 ottobre 1954 l'udienza per la discussione orale della causa;
paragrafo 28
Le pubbliche udienze furono tenute nei giorni 28, 29, 30 ottobre e 10 e 11 novembre 1954.
paragrafo 29
Nelle udienze le parti hanno svolto le loro difese orali;
paragrafo 30
In conformità a quanto dispongono gli artt. 11 e 12, ultimo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale nell'udienza del 10 novembre 1954 ha concluso per la reiezione del ricorso;
paragrafo 31
In conformità a quanto dispone l'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione orale nell'udienza dell '11 novembre 1954.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Per statuire nella presente causa, la Corte osserva quanto appresso:
SENTENZA › IN DIRITTO › 1. Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 1
Nessuna eccezione di non ricevibilità è stata sollevata. La Corte, ritiene che nella specie non vi sia luogo di esaminare d'ufficio tale questione.
paragrafo 2
La Corte consentendo su questo punto con l'Avvocato Generale, ritiene legittima la presentazione di un unico ricorso cumulativo per l'annullamento delle tre decisioni; essa esaminerà pertanto gli argomenti addotti in quanto, a suo avviso, si riferiscono a ciascuna delle tre decisioni.
SENTENZA › IN DIRITTO › 2. Nel merito
paragrafo 1
La parte ricorrente impugna le decisioni No 1-54, 2-54 e 3-54 invocando i mezzi di violazione del Trattato e di sviamento di potere.
SENTENZA › IN DIRITTO › 2. Nel merito › A. — IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › I) Relativamente alla decisione No 1-54
paragrafo 1
1o Là decisione No 1-54 istituisce una netta distinzione fra la pubblicità e la discriminazione, creando con ciò due specie di trasgressioni e cioè, da una parte, quella di discriminazione, e dall'altra, l'infrazione alle regole sulla pubblicità dei prezzi. Ora, pur riconoscendo che fra le disposizioni del No 1 e quelle del No 2 dell'art. 60, esiste un legame quanto alle loro finalità, la Corte non ravvisa alcuna violazione del Trattato nella suddetta distinzione. Il Trattato, infatti, non prevede in alcuna sua norma che qualsiasi infrazione alle regole sulla pubblicazione dei prezzi costituisca in pari tempo una pratica vietata. Per quanto riguarda più specificamente il divieto di pratiche discriminatorie, non è contestabile che l'applicazione da parte d'una impresa d'uno scarto di qualsivoglia ampiezza, rispetto ai prezzi ed alle condizioni previsti dal suo listino, non costituisca una discriminazione, qualora trattisi d'una transazione singolare o qualora un uguale scarto venga applicato in tutte le transazioni comparabili. Su questo punto pertanto la decisione No 1-54 è aderente al Trattato. Si potrebbe anzi obbiettare che la decisione No 30-53 era criticabile in quanto dichiarava discriminatorie delle transazioni le quali effettivamente non lo erano, senza espressamente consentire la prova contraria.
Non risulta fondato neppure l'appunto che la mancanza di qualsiasi precisa definizione delle transazioni comparabili e delle transazioni singolari, apra la via alle discriminazioni, le faciliti invece di combatterle e svuoti di ogni contenuto il concetto di pratica discriminatoria. È vero che il vecchio sistema che imponeva la rigida osservanza dei prezzi pubblicati, sembrava aver voluto escludere qualsiasi discriminazione, salvo i casi in cui un'impresa contravvenga scientemente ai suoi obblighi; col nuovo sistema invece, può, in teoria, avvenire che un'impresa faccia in buona fede una discriminazione, ritenendo per errore che si tratti di una transazione non comparabile o d'una transazione singolare; il nuovo sistema infatti si rimette alle imprese stesse per valutare il carattere singolare o la non comparabilità delle transazioni. Tuttavia, la decisione No 1-54 pone a carico delle imprese l'onere della prova; se queste non sono in grado di comprovare il carattere singolare o la non comparabilità della transazione, esse risponderanno del loro errore ed andranno incontro alle sanzioni previste dall'art. 64. Bisogna infine riconoscere che i concetti di transazione singolare o non comparabile, male si prestano ad una definizione in astratto. Può darsi infatti che transazioni concluse ad una sola giornata di intervallo l'una dall'altra, siano non comparabili ove nel frattempo il mercato sia completamente mutato; d'altra parte, può darsi che due transazioni siano comparabili benchè concluse a distanza di varie settimane qualora, in detto intervallo di tempo, il mercato sia rimasto stabile. La comparabilità non può quindi essere valutata che in base alla situazione del mercato; del pari, il carattere singolare di una transazione può essere accertato solo tenendo conto delle particolari circostanze in cui essa è stata conclusa. I due caratteri — comparabilità e singolarità — possono essere obbiettivamente constatati dalle imprese e dall'Alta Autorità, per modo che il sistema impugnato non svuota affatto del suo contenuto il concetto di discriminazione; tale sistema, al contrario, permette di combattere qualsiasi pratica discriminatoria. Da ciò si evince anche che è privo di fondamento l'argomento invocato dalla parte ricorrente secondo il quale soltanto per le transazioni simultanee permarrebbe l'obbligo dell'osservanza di identici prezzi e condizioni di vendita.
paragrafo 2
2o La decisione No 1-54 non fa venir meno l'obbligo della pubblicazione; essa, al contrario, lo mantiene esplicitamente. Non è pertanto fondata l'obbiezione che la decisione leda le norme relative alla pubblicità dei prezzi e che essa intacchi il principio della pubblicità quale mezzo destinato ad impedire le pratiche vietate. La Corte vedrà al momento dell'esame della decisione No 2-54, se il fatto di permettere scarti e di dispensare entro certi limiti le imprese da una nuova pubblicazione, sia conforme al Trattato; tale fatto non può in ogni caso essere opposto contro la decisione No 1-54 la quale non muta in nulla il principio della pubblicità.
paragrafo 3
3o La decisione No 1-54 non sopprime affatto le sanzioni previste per le discriminazioni. Se delle transazioni comparabili siano concluse a prezzo diverso e a diverse condizioni di vendita, le sanzioni previste all'art. 64 rimangono sempre applicabili, salvo che si tratti di transazioni singolari, il che esclude ogni discriminazione.
È, infine, privo di fondamento l'argomento della parte ricorrente, secondo il quale la decisione No 1-54, invece di definire le pratiche vietate, ne renderebbe, in fatto, lecite alcune che erano illecite secondo il precedente regime. È stato illustrato più sopra che la decisione No 1-54 distinguendo le regole di non-discriminazione dalle prescrizioni relative alla pubblicità, contiene una nuova definizione delle pratiche vietate. Se, in virtù della nuova definizione, pratiche che in precedenza erano vietate, cioè gli scarti dai prezzi pubblicati, sono d'ora innanzi ammesse è d'altronde prescritto che tali scarti devono essere uniformemente applicati in tutte le transazioni comparabili, salvo nelle transazioni singolari che non possono dar luogo a discriminazioni. Il principio del divieto di ogni pratica discriminatoria è dunque rigorosamente osservato; la decisione No 1-54 pur abbandonando il precedente sistema automatico si manitiene nell'ambito di una definizione delle pratiche vietate.
Per questi motivi, la decisione No 1-54 non viola il Trattato; in conseguenza, la domanda di annullamento di questa decisione, in quanto fondata sulla censura di violazione del Trattato, dev'essere respinta.
SENTENZA › IN DIRITTO › 2. Nel merito › A. — IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › II) Relativamente alla decisione No 2-54
paragrafo 1
A giudizio della Corte, l'art. 1 della decisione No 2-54 è incompatibile con il Trattato nella misura in cui esso permette alle imprese di praticare uno scarto medio in più o in meno, fra i prezzi effettivamente applicati e i prezzi pubblicati, senza preventiva
paragrafo 2
pubblicazione delle modifiche ai listini. Tale violazione del Trattato emerge dalle seguenti considerazioni:
paragrafo 3
1o Prima di interpretare dettagliatamente il N o2 dell'art. 60 del Trattato, è opportuno esaminare gli scopi che l'Alta Autorità ha il dovere di perseguire quando definisce le pratiche vietate e quando emana regole sulla pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita.
a) Gli artt. 2, 3 e 4 del Trattato, richiamati all'inizio del No 1 dell'art. 60, rappresentano le disposizioni fondamentali che istituiscono il mercato comune ed enunciano i comuni obbiettivi della Comunità. La loro importanza si evince chiaramente dall'art. 95. Il Trattato, nell'autorizzare l'Alta Autorità a definire le pratiche vietate, le impone di tener conto di tutti gli scopi indicati negli artt. 2, 3 e 4. Ciò emerge dallo espresso richiamo che all'inizio dell'art. 60 viene fatto ai predetti articoli. L'Alta Autorità quindi non ha soltanto la facoltà ma l'obbligo di tener presente, quando definisce le pratiche vietate, la lotta contro le intese fra produttori e la cura di favorire lo stabilirsi dei prezzi al livello più basso nelle condizioni previste dall'art. 3 del Trattato, come pure la lotta contro le pratiche sleali di concorrenza e contro le pratiche discriminatorie. Per queste ragioni, la Corte non può accogliere la tesi che la parte ricorrente ha sostenuta e secondo la quale l'art. 60 concernerebbe soltanto la lotta contro de discriminazioni, mentre la lotta contro le intese sarebbe disciplinata unicamente dall'art. 65 e ciò che attiene al ribasso dei prezzi sarebbe previsto dall'art. 61. E' ben vero che gli artt. 61 e 65 del Trattato conferiscono all'Alta Autorità mezzi di azione diretta contro le intese e contro il rialzo dei prezzi, ma si evince pure dal Trattato (fra l'altro dall'art. 57 che concerne il campo della produzione) che l'Alta Autorità, prima di valersi dei mezzi di azione diretta, deve ricorrere, di preferenza «ai modi di azione indiretta che sono a sua disposizione». È così che l'Alta Autorità può usare del suo potere di definire le pratiche vietate in materia di prezzi, al fine di prevenire le pratiche in contrasto con uno qualsiasi degli scopi indicati nell'art. 60.
D'altra parte, si evince dall'espressione «notamment» (art. 60, Ia parte), che l'art. 60 riguarda principalmente le pratiche sleali di concorrenza e le pratiche discriminatorie.
b) Per quanto più specificamente riguarda la funzione che il Trattato attribuisce alla pubblicazione dei listini, la Corte, d'accordo su questo punto con l'Avvocato Generale, rileva che la pubblicità obbligatoria è prevista dal Trattato allo scopo di raggiungere i tre seguenti obbiettivi:
1o Impedire, per quanto possibile, le pratiche vietate;
2o Permettere agli acquirenti di tenersi esattamente informati dei prezzi e di partecipare pure alla vigilanza sulle discriminazioni;
3o Permettere alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, per dare ad esse la possibilità di allinearvisi.
Se la pubblicità è prevista per il conseguimento degli obbiettivi sovracitati, il Trattato non la considera sufficiente a garantire che tali obbiettivi siano effettivamente raggiunti; la pubblicità non è che uno dei mezzi prescritti dal Trattato.
La pubblicazione dei listini è di diritto pubblico, non essendo stati disciplinati dal Trattato gli effetti di diritto privato. Tuttavia, tale carattere di diritto pubblico che l'Avvocato Generale, a giusto titolo, ha messo in evidenza, non contrasta con la tesi del Governo ricorrente secondo la quale la pubblicazione dei listini dev'essere produttiva anche di effetti giuridici nei confronti dei terzi, cioè nei confronti delle imprese che intendono allinearsi sui prezzi dei concorrenti. Per tale effetto, inerente alla pubblicazione dei listini, questa si distingue dalle semplici informazioni che l'Alta Autorità raccoglie ai sensi dell'art. 47 e dalla pubblicazione dei dati statistici riuniti dall'Alta Autorità ai sensi dell'art. 46. Se la pubblicazione non fosse destinata ad informare il pubblico in generale, non si spiegherebbe perchè il Trattato non si è limitato a disporre «che i listini devono essere comunicati all'Alta Autorità».
2o L'art. 60, No 1 vieta direttamente e imperativamente talune pratiche; l'Alta Autorità ha il potere di definirle ma non può derogare al principio della loro interdizione.
Il No 2 dell'art. 60 prevede la pubblicazione obbligatoria dei listini «aux fins énoncées ci-dessus». Tale espressione dimostra chiaramente il carattere strumentale delle susseguenti norme sulla pubblicità dei prezzi. Questa è imperativamente sancita; è considerata quale mezzo idoneo per raggiungere gli scopi indicati al No 1. Si tratta dunque soltanto di un mezzo, ma di un mezzo tassativamente prescritto dal Trattato, e non già di un mezzo cui si possa sostituire un altro qualsiasi, eventualmente atto a conseguire gli stessi risultati.
Questo carattere obbligatorio della pubblicazióne dei listini emerge anche dall'espressione «devono essere resi pubblici». La Corte è così indotta ad interpretare l'obbligo di rendere pubblici i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita, nel senso di una regola di stretto diritto, alla quale nessuna deroga è consentita; l'obbligo è intero e deve essere integralmente rispettato.
La Corte non accede all'opinione della parte convenuta secondo cui l'espressione «essere resi pubblici» sarebbe meno forte di quanto potrebbe esserlo l'espressione «essere pubblicati» ove il Trattato l'avesse usata. Infatti, nei due ultimi commi dell'art. 46 il Trattato usa queste due espressioni come equivalenti. La pubblicazione dev'essere comunque fatta in modo che tutti gli interessati al mercato (eventuali futuri acquirenti e concorrenti) possano conoscere i prezzi; soltanto una pubblicità di tal genere è conforme agli scopi in vista dei quali è stata prescritta.
3o Il No 2 a) non prevede esplicitamente in quale momento i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita devono essere pubblicati. Basta però leggere il No 2 b) che riguarda i modi di quotazione, per intendere che il listino deve essere emesso prima di poter effettuare qualsiasi vendita sul mercato comune.
Infatti, alla lettera b) del No 2 dell'art. 60 viene precisato che i modi di quotazione applicati non devono avere l'effetto di produrre nei prezzi praticati, delle maggiorazioni rispetto al prezzo «previsto dal listino» — da ciò risulta ancora confermato che i listini devono contenere una distinta dei prezzi dell'offerta di vendita in modo da consentire il calcolo esatto per ogni transazione lecita e che i listini devono essere pubblicati previamente alla loro applicazione.
Per di più il paragrafo 30 No 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, dispone che i prezzi praticati dalle imprese, per le vendite d'acciaio sul mercato italiano, non potranno essere inferiori ai prezzi indicati dai listini, per transazioni comparabili. Tale disposizione conferma che il listino non è che una distinta dei prezzi dell'offerta che precede la conclusione di qualsiasi contratto di vendita.
Il Trattato è d'altronde molto chiaro nel suo testo in quanto cita «les barèmes» e non già «des barèmes». I listini di cui si tratta non sono dei documenti previsti soltanto dal Trattato e creati appositamente in vista degli scopi che il Trattato si prefigge bensì documenti di un genere già consacrato dagli usi commerciali preesistenti i quali, secondo tali usi, hanno sempre il carattere di un'offerta di contrattare sulla base del prezzo che enunciano, benchè ciò possa essere, a seconda dei casi, in via generale o provvisoria.
Sebbene il Trattato assegni loro dei fini d'interesse pubblico riconosciuti dalle sue disposizioni, i listini non perdono il carattere di un'offerta di vendita. Non vi può essere dubbio che il termine «listino» conservi secondo il Trattato, il suo usuale significato e che contenga i prezzi ai quali le imprese si dichiarano pronte a vendere i loro prodotti.
Tale interpretazione, e su questo punto la Corte aderisce alla tesi dell'Avvocato Generale, è ancora confermata dalla circostanza che il testo dell'art. 60 No 2 fa distinzione fra prezzi applicati e prezzi praticati dato che nell'art. 60 No 2b) l'espressione «prezzi praticati» designa i prezzi ai quali le transazioni sono effettivamente concluse. Ne consegue quindi, che l'espressione «prezzi applicati» designa i prezzi dell'offerta dei venditori quantunque tale espressione sarebbe stata più chiara se il Trattato avesse usato piuttosto le parole «prezzi da applicare».
Sembra, del resto, che l'Alta Autorità abbia sempre interpretato il Trattato in tal senso, tanto nelle decisioni precedenti quanto nella decisione No 2-54 perchè è detto nell'art. 4 della decisione No 31-53, come pure nell'art. 3 della decisione No 2-54, che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita sono applicabili «soltanto allo scadere del quinto giorno utile dopo l'invio degli esemplari a stampa all'Alta Autorità» (un giorno solo in virtù dell'art. 3 della decisione No 2-54).
Emerge pur dai considerandi che precedono la decisione No 2-54 che l'Alta Autorità stessa parte dal concetto d'una pubblicazione preventiva dei listini. Dopo che nel secondo considerando si è detto che i listini devono esprimere il livello dei prezzi chiaramente determinato dal mercato, il terzo considerando contempla alcune agevolazioni che si vogliono concedere alle imprese ed a tali agevolazioni, nel quarto considerando, se ne aggiunge una ulteriore che consiste nel ridurre al minimo il termine per l'applicazione dei nuovi listini; orbene, sarebbe veramente difficile ravvisare in ciò una agevolazione se i listini dovessero rispecchiare «ex post» l'evoluzione del mercato. Vi si può scorgere un'agevolazione soltanto ove si ammetta la tesi della pubblicazione preventiva poichè soltanto in tal caso le imprese avrebbero interesse a non dover attendere diversi giorni prima di poter concludere delle vendite sulla base dei nuovi prezzi.
Si deve pertanto ritenere che la pubblicazione dei listini deve obbligatoriamente essere fatta prima che le imprese possano applicare i nuovi prezzi.
Risulta inoltre da quanto precede che la parola «listino» indica sempre i listini pubblicati. Su questo punto pure la Corte aderisce all'opinione dell'Avvocato Generale. Non può venir accolta la tesi affacciata dalla parte convenuta secondo cui il termine «listino» dovrebbe essere inteso in senso indifferente a questo riguardo.
4o Una volta constatato che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita devono venir pubblicati prima di poter essere applicati nel mercato comune, rimane da decidere se il Trattato imponga la pubblicazione dei prezzi esatti o se basti pubblicare dei prezzi medi od approssimativi. Orbene non è dubbio che il Trattato prescriva la pubblicazione dei prezzi esatti sotto forma di listini. Ciò si ricava dagli scopi in vista dei quali è stato posto il principio della pubblicazione dei prezzi; che gli acquirenti siano informati dei prezzi può avere per essi un'utilità solo se vengano informati dei prezzi esatti in base ai quali possono acquistare. La pubblicazione deve del pari permettere l'allineamento e questo deve effettuarsi sui prezzi esatti del concorrente. L'allineamento è un diritto che il Trattato riconosce alle imprese e non una facoltà di cui le imprese possono valersi soltanto se riescano a conoscere i prezzi praticati dai concorrenti per altre vie più o meno fortuite.
Se dunque il Trattato, per le ragioni sovraesposte, prescrive in modo tassativo la pubblicazione preventiva dei prezzi esatti, ne consegue che la facoltà attribuita all'Alta Autorità di fissare la misura e le forme della pubblicazione, non le consente di intaccare il principio della pubblicazione obbligatoria dei prezzi esatti.
Tenuto conto del carattere di stretto diritto del No 2 a) dell'art. 60, e non essendovi alcuna contraria disposizione, il potere attribuito all'Alta Autorità dall'inciso «nella misura e nelle forme prescritte dall'Alta Autorità» non può essere inteso in un senso tale da consentire all'Alta Autorità di non rendere pubblici i listini. Dai termini dell'inciso si deve intendere che l'Alta Autorità è legittimata a stabilire il contenuto dei listini; tale contenuto deve però rispondere al pubblico interesse per modo che all'Alta Autorità compete soltanto di prescrivere quali sono i dati che, come minimo, il listino deve contenere.
In altri termini le parole «nella misura e nelle forme prescritte dall'Alta Autorità» autorizzano l'Alta Autorità a prescrivere la misura, cioè l'estensione delle pubblicazioni per stabilirne le modalità; essa potrà per esempio fissare, come l'ha fatto, il termine entro il quale avrà vigore il nuovo listino, precisare che certi ribassi — quale quello di seconda scelta, ecc… — devono essere indicati nel listino, decidere se le spese d'imballaggio devono essere pubblicate o no. Invero, secondo il sistema che il Trattato impone, tutto quanto è indispensabile per conoscere il prezzo esatto, deve obbligatoriamente essere riportato nel listino. La circostanza che la pubblicazione dei listini deve tener conto degli scopi ai quali essa, secondo il Trattato, deve servire, non consente di accogliere la tesi dell'Alta Autorità per la quale essa avrebbe il potere di prescrivere, in base al suo libero apprezzamento, ciò che deve essere pubblicato e ciò che non ha da esserlo. Ove si accedesse a tale tesi, che la Corte respinge, non vi sarebbe alcun limite circa le indicazioni che potrebbero venir esentate dall'obbligo della pubblicità; l'Alta Autorità potrebbe in tal caso prevedere dei margini molto più ampi e non si vede che cosa vi porrebbe un limite; essa potrebbe prevedere la semplice pubblicazione di prezzi indicativi (per es.: prezzo da 80 a 120) o persino che non si pubblicassero i prezzi per intere categorie di prodotti — essa potrebbe insomma anche porre nel nulla il principio della pubblicazione obbligatoria, principio previsto dal Trattato.
Infine se è vero che il potere dell'Alta Autorità in questo campo, è un potere regolamentare su quanto attiene alle esigenze minime cui i listini devono rispondere, la stessa constatazione vale anche per quanto concerne l'ampiezza della pubblicità stessa. Non è però sufficiente sia garantito l'invio dei listini all'Alta Autorità perchè se così fosse, il Trattato si sarebbe limitato a prevedere soltanto questo obbligo. I listini devono essere resi pubblici ed il potere dell'Alta Autorità di prescrivere «la misura e le forme» comprende anche il dovere di curare che i listini siano pubblicati e messi a disposizione del pubblico in generale nella misura e nelle forme che corrispondano in modo sufficiente alle esigenze del pubblico interesse.
Il testo della decisione No 31-53 fu redatto con estrema cura; l'articolo 1 dispone che le imprese siderurgiche devono pubblicare i loro listini dei prezzi e delle condizioni di vendita, come pure tutte le ulteriori modifiche, in conformità a quanto la decisione prescrive; nell'art. 2 sono poi elencati i dati molto più precisi che i listini devono contenere interpretandosi ragionevolmente i termini «misura» e «forme» usati nel Trattato; l'art. 4 dispone che i listini divengano applicabili cinque giorni utili dopo il loro invio all'Alta Autorità e che il venditore deve trasmetterli, su richiesta a qualsiasi interessato.
All'opposto, il primo articolo della decisione No 2-54 non indica affatto la misura nella quale i listini devono essere resi pubblici da parte delle imprese ma stabilisce invece in quale misura l'Alta Autorità autorizzi la non osservanza dei listini pubblicati. Orbene, ciò è contrario all'art. 60 No 2 del Trattato.
Va inoltre rilevato che l'interpretazione adottata dalla Corte è ribadita dal fatto che l'Alta Autorità può prescrivere la misura della pubblicità dopo sentito il solo parere del Comitato Consultativo mentre per definire le pratiche vietate, essa deve pure sentire il parere del Consiglio di Ministri. Ciò può comprendersi soltanto qualora si ammetta che l'Alta Autorità, nello stabilire la misura della pubblicità, deve astenersi dall'intaccare il principio della pubblicazione esatta obbligatoria dei prezzi e delle condizioni di vendita. Se il Trattato avesse voluto accordarle una maggior libertà e conferirle il potere di derogare a tale principio, l'esercizio di tale potere sarebbe stato logicamente sottoposto all'obbligo di consultare il Consiglio.
5o Occorre ancora esaminare se il risultato cui la Corte è pervenuta, attraverso l'esame dei testi e della ratio legis, non contraddica ad altri obbiettivi del Trattato o se ad esso non contrastino altre considerazioni. Non ne ricorre il caso. Si deve anzitutto ripetere che il sistema della pubblicazione preventiva dei prezzi esatti rappresenta il principio inderogabile posto dall'art. 60 No 2. Ne consegue che non si può eludere tale principio nemmeno per adottare un regime più atto a raggiungere i fini perseguiti. La Corte non ha da pronunciarsi sull'opportunità del sistema che il Trattato ha imposto nè ha da suggerire una revisione del Trattato ma essa è tenuta, in forza dell'art. 31, a garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, quale esso è.
a) L'obbiezione che il controllo dei compratori non possa funzionare in periodo di ribassi non è conferente posto che la pubblicità non è prevista unicamente per consentire tale controllo ma anche per dar modo agli acquirenti di essere informati dei prezzi esatti e per permettere alle imprese di allinearsi. Questa obbiezione non è dunque bastevole a giustificare l'abbandono del principio della pubblicità che il Trattato prevede.
b) La parte convenuta ha insistito sul pericolo di intese fra produttori, pericolo che sarebbe inerente al regime precedente. Ora, non è dimostrato che a tale pericolo si sfugga con l'adozione del margine medio. Seppure il nuovo regime potesse offrire una qualche utilità per parare a tale pericolo, ciò non autorizzerebbe a trascurare gli altri fini cui la pubblicità deve servire. Il Trattato, del resto, consente all'Alta Autorità di intervenire con altri mezzi appena essa abbia notizia che si sono formate delle intese.
c) La situazione del mercato, ed in particolare la constatata tendenza al ribasso, non può nemmeno autorizzare ad infrangere il principio della pubblicazione dei prezzi perchè tale pubblicazione è prescritta dal Trattato; per il caso di crisi o di perturbazioni del mercato, il Trattato conferisce all'Alta Autorità svariati poteri, in particolare negli artt. 60 No 2 b) in fine; 63, 58 e 59 — ma la soppressione della pubblicazione obbligatoria non è prevista da nessuna norma. D'altronde, il principio della pubblicazióne obbligatoria, consacrato dal Trattato, ha un carattere generale e non dipende in alcun modo dalla congiuntura del mercato.
d) La Corte si è particolarmente preoccupata dell'esigenza della libera formazione dei prezzi mediante il mercato. Tale esigenza non può però giustificare una diversa pronuncia. Il Trattato parte dal concetto che la libera formazione dei prezzi è assicurata dalla libertà accordata alle imprese di stabilire da sè i loro prezzi e di pubblicare nuovi listini quando intendono modificarli. Se la congiuntura muta, i produttori sono costretti ad adeguare i loro listini ed è per questa via che «il mercato esprime il prezzo». Ma pur partendo dal concetto di una libera formazione dei prezzi non si può dimenticare che il Trattato vieta qualsiasi discriminazione e che esso prevede il diritto di allinearsi. Per questa ragione il Trattato ha posto il principio della pubblicità obbligatoria e preventiva dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. La Corte non deve pronunciarsi sulla opportunità di questo regime; essa può soltanto constatare che il regime è stato consacrato dal Trattato il quale — a torto od a ragione — non contiene alcuna norma che consenta una certa elasticità dei listini per il caso di oscillazioni minori o temporanee.
Per tutti questi motivi la Corte accerta che l'art. 1 della decisione No 2-54 viola il Trattato; detto articolo deve pertanto essere annullato.
La Corte ha altresì esaminato d'ufficio se l'art. 1 della decisione No 2-54 costituisce violazione delle forme sostanziali prescritte dal Trattato. Secondo il suo tenore, quest'articolo disciplina soltanto le condizioni nelle quali i nuovi listini devono essere pubblicati. Sorge tuttavia la domanda se detto articolo, messo a raffronto con la decisione No 1-54, non contenga in realtà, in modo velato, un supplemento di definizione delle pratiche vietate. Se così fosse, se si trattasse realmente di una definizione indiretta e complementare delle pratiche vietate, si sarebbe dovuto consultare il Consiglio ai sensi dell'art. 60 No 1. Ora, una consultazione ufficiale non vi è stata e le informazioni non ufficiali trasmesse al Consiglio dall'Alta Autorità, non possono sostituire una consultazione. Tuttavia, a giudizio della Corte, l'art. 1 della decisione No 2-54 non contiene una definizione di pratiche vietate ma soltanto norme attinenti al sistema di pubblicazione dei listini. Non sussiste pertanto la violazione di forme sostanziali.
Il rinvio fatto nell'art. 2 della decisione No 2-54 all'art. 1 della stessa decisione, non giustifica l'annullamento dell'art. 2, dato che tale rinvio diviene senza effetto a seguito dell'annullamento dell'art. 1.
Gli altri articoli della decisione No 2-54 non sono stati impugnati dalla parte ricorrente e la Corte ritiene non vi sia luogo di annullarli.
SENTENZA › IN DIRITTO › 2. Nel merito › A. — IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › III) La decisione No 3-54
paragrafo 1
La decisione No 3-54 che introduce un sistema di informazioni e di controllo, si basa sull'art. 47 del Trattato. Questo articolo autorizza infatti l'Alta Autorità a raccogliere le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti; la decisione No 3-54 è pertanto conforme al Trattato. La circostanza che l'Alta Autorità ha abbinato tale sistema di informazioni al controllo dell'osservanza del regime di pubblicità previsto dall'art. 60, non dà motivo ad alcun rilievo.
paragrafo 2
Se anche la decisione No 3-54 appare intesa ad integrare il sistema degli scarti, introdotto dall'art. 1 della decisione No 2-54 che è stato come sopra dichiarato incompatibile col Trattato, essa però non è di per sè contraria al Trattato; non vi è quindi motivo di annullarla benchè essa divenga inefficace e priva di oggetto a seguito dell'annullamento dell'art. 1 della decisione No 2-54.
SENTENZA › IN DIRITTO › 2. Nel merito › B. — IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE
paragrafo 1
Accogliendo le conclusioni dell'Avvocato Generale, la Corte ritiene che il mezzo di sviamento di potere non possa essere accolto, a carico della parte convenuta, relativamente alle decisioni impugnate.
paragrafo 2
È stato più sopra esposto come l'Alta Autorità, nell'adempiere al suo obbligo di lottare principalmente contro i sistemi sleali di concorrenza e contro le pratiche discriminatorie, ha il diritto di tener conto dei divieti sanciti negli artt. 2, 3 e 4 e non si può quindi farle carico di averli tenuti presenti.
paragrafo 3
Pur ammettendo che nell'emanare le decisioni impugnate, l'Alta Autorità sia stata in parte guidata anche dall'intento di adottare un regime che potesse essere rispettato dalle imprese più facilmente del precedente, non se ne può dedurre che il nuovo regime sia inteso a portare una sanatoria alle infrazioni commesse in precedenza. È comunque evidente che le decisioni tendevano soprattutto a conseguire gli scopi indicati nel Trattato. Ancorchè un motivo non legittimo, quale quello di evitare la pronuncia di sanzioni a carico di imprese colpevoli, si fosse aggiunto ai motivi che legittimano l'agire dell'Alta Autorità, dette decisioni non sarebbero per questo inficiate da sviamento di potere, dal momento che non trascurano lo scopo essenziale che è quello di vietare le pratiche sleali di concorrenza e le discriminazioni. Per i motivi dianzi esposti sub I, la Corte ritiene che le decisioni non trascurino tali scopi.
SENTENZA › SPESE E RINVIO ALL'ALTA AUTORITÀ
paragrafo 1
1o Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, in materia contenziosa, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese. La Corte può tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo, compensare interamente o parzialmente le spese se entrambe le parti risultino soccombenti rispettivamente sopra uno o più capi.
Nella presente causa, la parte ricorrente ha ottenuto parziale vittoria e su un punto importante, cioè l'annullamento dell'art. 1 della decisione No 2-54 che ha introdotto il regime dello scarto medio rispetto ai prezzi pubblicati sul listino. Tuttavia poichè la parte ricorrente ha fatto espressa rinuncia alla rifusione delle sue spese di lite e non ha concluso a tal riguardo, la Corte le dà atto di detta rinuncia e dispone che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
paragrafo 2
2o Ai sensi dell'art. 34 del Trattato, in caso di una pronuncia di annullamento, la pratica deve essere rinviata all'Alta Autorità che è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza richiede.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentite le parti nelle loro difese orali;
Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;
Visti gli artt. 31, 33, 43 e 60 del Trattato;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;
Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;
Preso atto della dichiarazione dell'agente del Governo della Repubblica Francese con cui questo ha rinunciato a concludere in merito alle spese;
LA CORTE,
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce:
L'art. 1 della decisione No 2-54 è annullato e la pratica è rinviata all'Alta Autorità per ogni utile effetto;
Il ricorso per annullamento proposto contro le decisioni No 1-54 e No 3-54 e contro l'art. 2 della decisione No 2-54 è respinto;
Avendo la parte ricorrente rinunciato a concludere in, merito alle spese, la Corte gliene dà atto e dispone che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Firme
Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il venti dicembre 1954.
Pilotti
Serrarens
Hammes
Riese
Delvaux
Rueff
Van Kleffens
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il giorno 21 dicembre 1954.
Il Presidente:
M. Pilotti
Il Giudice Relatore:
O. Riese
Il Cancelliere:
A. Van Houtte