Sez. 4, Sentenza n. 18644 del 04/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228351 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Produzione e traffico illecito - Circostanza attenuante del ravvedimento operoso - Dichiarazioni accusatorie - Applicabilità - Condizioni.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
Per l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti.
Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)