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Sez. 4, Sentenza n. 18644 del 04/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228351 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Produzione e traffico illecito - Circostanza attenuante del ravvedimento operoso - Dichiarazioni accusatorie - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228351-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

Per l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti.

Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)