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Sez. 6, Sentenza n. 9928 del 10/06/1999 Ud. (dep. 04/08/1999) Rv. 215207 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante del ravvedimento operoso - ApplicabilitĂ  - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215207-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la collaborazione richiesta dalla norma non può concretarsi in vaghi indizi, la cui verifica si dimostri in ogni caso priva di valore. Ed invero, l'attenuante di cui si tratta richiede un comportamento attivo, una collaborazione significativa, cui consegue il raggiungimento di un risultato utile ai fini delle indagini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per la concessione dell'attenuante in parola nella condotta dell'imputato il quale si era limitato a fornire l'indicazione di due numeri telefonici relativi a schede prepagate, senza che le indagini potessero condurre a risultati utili a causa della genericità delle stesse indicazioni).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)