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Sez. 2, Sentenza n. 10430 del 20/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161546 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE EX ART. 202, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE SUI PUNTI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ PENALE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161546-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE EX ART. 202, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE SUI PUNTI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ PENALE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di notificazione di cui all'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen. sussiste per l'impugnazione limitata ai soli capi della sentenza riguardanti gli interessi civili, ma non quando il gravame investa i punti riguardanti la responsabilità penale. Pertanto, l'impugnazione dell'imputato diretta all'eliminazione della condanna penale spiega effetti anche sulle conseguenze civili che ne derivano, senza che vi sia necessità di autonoma impugnazione con l'osservanza delle formalità previste dal citato art. 202. (Conf mass n 149685; (contra mass n 900032, sul punto se debba farsi riferimento alla dichiarazione e/o ai motivi dell'impugnazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)