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Sez. 4, Sentenza n. 6738 del 05/05/1981 Ud. (dep. 07/07/1981) Rv. 149685 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149685-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo della notifica ex art. 202 secondo comma cod. proc. pen. incombe a tutti coloro che hanno il potere di impugnazione e, quindi, non soltanto alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, ma anche all'imputato, che abbia limitato la sua impugnazione ai soli interessi civili. (V. Mass. N. 147460 anno 1981 ed ivi indicazione dello status della giurisprudenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)