diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 22/03/1995 (Rv. 491309 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE | Impossibilità di permanenza del conduttore nel godimento del bene - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491309-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - IN GENERE

In tema di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla prima scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, nell'ipotesi di integrale ristrutturazione o di completo restauro ai sensi della lett. c) dell'art. 29 cit. (da valutarsi in relazione non all'edificio nel suo complesso ma alla singola unità immobiliare locata), l'impossibilità di permanenza del conduttore nel godimento del bene è oggetto di una presunzione "iuris tantum" (data l'ampiezza dell'intervento operativo) che esonera il locatore-attore da ogni prova al riguardo ma che è superabile, per via di eccezione, dal conduttore-convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. C CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)