Sez. 3, Sentenza n. 1509 del 13/05/1968 (Rv. 333192 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - DIVERGENZA TRA LA VOLONTA CONTRATTUALE E LA SUA FORMALE ESTRINSECAZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - DIVERGENZA TRA LA VOLONTA CONTRATTUALE E LA SUA FORMALE ESTRINSECAZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SIMULAZIONE - NECESSITA.*
L'interpretazione del contratto, intesa come individuazione del suo significato e della portata dei suoi effetti, presuppone l'esatta rispondenza fra l'intento negoziale e il modello tipico sul quale si e obbiettivamente esteriorizzato. Quando, invece, e in questione la divergenza fra la volonta contrattuale e la sua formale estrinsecazione, la domanda involge l'accertamento di una causa di nullita o di inefficacia del negozio apparente, che deve essere fatta valere mediante la proposizione di un'Azione di simulazione rispetto alla quale il convenuto sia posto in grado di conoscere l'esatta portata della pretesa dedotta in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)