Sez. 3, Sentenza n. 11232 del 13/11/1997 (Rv. 509847 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE (NOZIONE) | Questione sollevata per la prima volta in appello - Natura, forma, contenuto - Di eccezione riconvenzionale - Ammissibilità - Di domanda riconvenzionale - Preclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE (NOZIONE)
La questione della simulazione del titolo posto a fondamento della domanda attrice, che risulti sollevata, per la prima volta, in grado di appello, deve qualificarsi in termini di eccezione riconvenzionale (come tale, ammissibile in detto grado di giudizio) se diretta a perseguire non altro fine che quello di provocare il mero rigetto della domanda avversaria, integrando, al contrario, gli estremi di una vera e propria domanda riconvenzionale (preclusa, in quanto tale, in sede di gravame) qualora, come effetto della pronuncia dell'assunta simulazione, venga, nel contempo, richiesta, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, la ulteriore declaratoria di tutte conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)