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Sez. 3, Sentenza n. 4369 del 02/10/1978 (Rv. 394035 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE DI UN BENE IPOTECATO PER UN DEBITO ALTRUI - TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO - NOTIFICAZIONE AL TERZO ED AL DEBITORE - NECESSITA - ATTO DI PIGNORAMENTO - NOTIFICAZIONE AL SOLO TERZO PROPRIETARIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394035-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE DI UN BENE IPOTECATO PER UN DEBITO ALTRUI - TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO - NOTIFICAZIONE AL TERZO ED AL DEBITORE - NECESSITA - ATTO DI PIGNORAMENTO - NOTIFICAZIONE AL SOLO TERZO PROPRIETARIO - SUFFICIENZA.*

Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare e un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art 603 cod proc civ, sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiche il secondo e tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, pero, il pignoramento e gli altri Atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione: pertanto, ai sensi dell'art 604, solo a quest'ultimo dev'essere notificato l'atto di pignoramento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)