Sez. 3, Sentenza n. 20580 del 29/09/2007 (Rv. 599393 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Partecipazione del debitore quale litisconsorte necessario - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo é tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l'atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)