Sez. U, Sentenza n. 11857 del 06/11/1991 (Rv. 474528 - 01)
Avvocato e procuratore - Albo - Cancellazione | Procedimento - Principio dell'invariabilità del collegio giudicante - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - "Quorum" per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine - Individuazione - Criteri.
Avvocato e procuratore - Albo - Cancellazione
Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 cod. proc. pen. già vigente, non è applicabile nel procedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori, considerata la natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni svolte dal Consiglio dell'ordine in detto procedimento, nel quale è sufficiente che il "quorum" prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni sia formato, in concreto, con la partecipazione alla fase deliberativa di componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 473, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)