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Sez. U, Sentenza n. 17548 del 10/12/2002 (Rv. 559103 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI | Principio dell'invariabilità del collegio giudicante - Applicabilità - Esclusione - "Quorum" per la validità del Consiglio dell'Ordine - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559103-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI

Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato. È, invece, indispensabile che il requisito del <quorum> prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.Lgs. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale <quorum> sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell'Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell'immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del <quorum> stabilito dalla legge).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 473 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)