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Sez. 3, Sentenza n. 1722 del 18/11/2004 Ud. (dep. 21/01/2005) Rv. 230662 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE | Sicurezza e prevenzione degli infortuni nei cantieri - Reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 495 del 1996 - Omessa comunicazione delle inadempienze - Ingiustificato ritardo nella comunicazione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE

La violazione dell'art. 5 lett. c) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, obbligo di dare comunicazione alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori in tema di eliminazione delle irregolarità riscontrate in materia di appalti, si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni del citato decreto n. 494 prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)