Sez. 4, Sentenza n. 17502 del 13/03/2008 Ud. (dep. 30/04/2008) Rv. 239524 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Destinatari delle norme - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Ambito di responsabilità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)