Sez. 3, Sentenza n. 3451 del 21/06/1979 (Rv. 399871 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONI SCADUTE - CONTRATTI IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE E PAGAMENTO DEL CANONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONI SCADUTE - CONTRATTI IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE E PAGAMENTO DEL CANONE - IRRILEVANZA.*
Non possono essere considerati in corso, ai fini dell'applicabilita delle successive leggi di proroga, i contratti di locazione dichiarati cessati in data anteriore alla loro entrata in vigore, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore abbia continuato, dopo la cessazione del contratto e malgrado la opposizione del locatore, ad occupare l'immobile e a corrispondere il canone. (Conf 2422/78, mass n 391826).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/12/1971 num. 1115 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)