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Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 18/05/1978 (Rv. 391826 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391826-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - IRRILEVANZA.*

Il contratto di locazione, gia cessato a seguito di intimazione di licenza per finita locazione, non puo essere considerato ancora in corso solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile locato: in tale situazione, quindi, non e invocabile quale ius superveniens la norma che proroghi i "contratti in corso" alla data della sua entrata in vigore (nella specie: DL 26 ottobre 1970, n 745, e legge 4 agosto 1973, n 495). (Conf 1426/77, mass n 385140).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 645, Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)