Sez. 5, Sentenza n. 25143 del 08/11/2013 (Rv. 629400 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | IVA dovuta da società di fatto - Socio - Responsabilità solidale sussidiaria del socio - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di imposta sul valore aggiunto la responsabilità, ancorchè sussidiaria, del socio di una società di fatto non discende da una presunzione ma costituisce mera implicazione della qualità sociale, perchè, in base alle norme del codice civile sulle società di persone e in assenza di espressa deroga, la responsabilità solidale, sia pur sussidaria, dei soci opera anche per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)