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Sez. 5, Sentenza n. 1592 del 05/02/2001 (Rv. 543648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Società di persone - Socio - Responsabilità solidale in base alle norme del codice civile - Credito dell'Amministrazione Finanziaria - Sussistenza - Fondamento - Riscossione coattiva in base all'accertamento nei confronti della società - Ammissibilità - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543648-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

Poiché nessuna norma speciale tributaria deroga alla disciplina generale del codice civile in tema di responsabilità per le attività sociali, pur essendo riconosciuta a fini IVA la soggettività passiva alla società di persone, l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi, in base alle norme comuni, a tutti i soci, che anche nei confronti del Fisco hanno responsabilità solidale e illimitata, anche se sussidiaria; per la realizzazione del credito, l'Amministrazione finanziaria, il cui credito sia stato accertato nei confronti della società, può procedere alla riscossione coattiva nei confronti del socio, debitore solidale, il cui diritto di difesa non risulta violato potendo egli impugnare l'avviso di mora e contestare la pretesa dell'ufficio in ogni sua parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)