Sez. 3, Sentenza n. 3307 del 13/10/1975 (Rv. 377431 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AD MELIORANDUM - RISPETTIVE DEDUZIONI DELLE PARTI IN CAUSA - CORRISPETTIVI ONERI PROBATORI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AD MELIORANDUM - RISPETTIVE DEDUZIONI DELLE PARTI IN CAUSA - CORRISPETTIVI ONERI PROBATORI.*
A norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega, e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. In particolare, se l'attore deduce che il convenuto si trovi nel possesso di un fondo a titolo di affitto, e Onere dello stesso convenuto dimostrare, con opportune prove, trattarsi invece di Colonia miglioratizia, ove intenda trarre dalla natura di tale rapporto conseguenze giuridiche in suo favore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)