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Sez. 3, Sentenza n. 3307 del 13/10/1975 (Rv. 377431 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AD MELIORANDUM - RISPETTIVE DEDUZIONI DELLE PARTI IN CAUSA - CORRISPETTIVI ONERI PROBATORI.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377431-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - COLONIA - AD MELIORANDUM - RISPETTIVE DEDUZIONI DELLE PARTI IN CAUSA - CORRISPETTIVI ONERI PROBATORI.*

A norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega, e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. In particolare, se l'attore deduce che il convenuto si trovi nel possesso di un fondo a titolo di affitto, e Onere dello stesso convenuto dimostrare, con opportune prove, trattarsi invece di Colonia miglioratizia, ove intenda trarre dalla natura di tale rapporto conseguenze giuridiche in suo favore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)