Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 08/11/1973 (Rv. 366579 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - ATTIVO REALIZZATO - NOZIONE - CREDITO CEDUTO IRREVOCABILMENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - ATTIVO REALIZZATO - NOZIONE - CREDITO CEDUTO IRREVOCABILMENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'attivo realizzato, contemplato nell'art 1 DM 4 giugno 1949 ai fini della liquidazione del compenso a favore del curatore fallimentare, non va inteso nel senso ristretto di ricavato pecuniario delle operazioni di liquidazione. Pertanto, ai fini predetti, si deve tener conto di un credito del fallito che, sebbene da questi ceduto irrevocabilmente prima del fallimento, abbia impegnato il curatore nelle attivita necessarie ai fini della sua conservazione e realizzazione. (V 1953/69, mass n 341120).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., DM 01/06/1949 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)