Sez. 1, Sentenza n. 1953 del 31/05/1969 (Rv. 341120 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTIVO FALLIMENTARE - NOZIONE.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTIVO FALLIMENTARE - NOZIONE.*
L'art. 1 del DM 4 giugno 1949, laddove prescrive che il compenso al curatore deve consistere in una percentuale calcolata sull'ammontare dell'attivo realizzato, non va inteso nel ristretto senso di comprendere solo il ricavato delle operazioni di liquidazione, ma nel senso che l'attivo patrimoniale e costituito dal valore dei beni inventariati, dei crediti accertati e degli incassi conseguiti dal curatore durante la sua gestione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge 04/06/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)