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Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 13/08/1964 (Rv. 303468 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEL DEBITORE IN UNA COMUNIONE EREDITARIA COMPRENDENTE UNA PLURALITA DI BENI INDIVISI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PIGNORAMENTO DI IMMOBILE - DIVISIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - PERSISTENZA - LIMITI - SOMME ASSEGNATE A CONGUAGLIO - DISTRIBUIBILITA - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI UN SINGOLO BENE IMMOBILE INDIVISO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303468-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEL DEBITORE IN UNA COMUNIONE EREDITARIA COMPRENDENTE UNA PLURALITA DI BENI INDIVISI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PIGNORAMENTO DI IMMOBILE - DIVISIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - PERSISTENZA - LIMITI - SOMME ASSEGNATE A CONGUAGLIO - DISTRIBUIBILITA - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA DI UN SINGOLO BENE IMMOBILE INDIVISO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

A norma dell'art.599 e segg. cod.proc.civ., deve ritenersi ammissibile la espropriazione della quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili o mobili o crediti) compresi in una comunione ereditaria, in quanto ognuno dei partecipi alla comunione e considerato titolare di una quota del diritto di proprieta su ogni bene compreso nella comunione stessa (che puo percio essere oggetto di espropriazione, costituendo il patrimonio del debitore garanzia per i creditori). Ed il pignoramento di tutti gli immobili, facenti parte di una comunione ereditaria, limitatamente alla quota del partecipe debitore, conserva efficacia ed esplica in pieno la sua funzione, anche se, nel corso del procedimento esecutivo, si effettui la divisione, nei limiti dei beni immobili assegnati al condividente esecutato (art.727 cod. civ.)' e, nel caso allo stesso siano assegnate, in Sede di divisione, somme di danaro, a titolo di conguaglio (art.728 cod.civ.), prima della assegnazione o della subastazione nel procedimento esecutivo, questo si semplifica, in virtu del principio generale 'pretium succedit in locum reì, e perviene direttamente alla fase della distribuzione di detta somma (art.596 e segg. cod.proc.civ.)' se quell'evento si verifica, invece, dopo l'assegnazione o l'aggiudicazione, la somma a conguaglio potra essere attribuita all'assegnatario o all'aggiudicatario. Non e, invero, ammissibile l'espropriazione della quota di un singolo bene immobile indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, o di qualsiasi tipo di comunione, comprendente piu beni della specie, in quanto potrebbe, per effetto della divisione, essere assegnato al debitore un altro bene facente parte della massa da dividere, ed il pignoramento eseguito sull'altro immobile, non assegnato al debitore, non potrebbe conseguire i suoi effetti. (nella specie trattavasi di espropriazione promossa da creditore garantito da ipoteca convenzionale sulla quota di immobili spettante al debitore quale partecipe di una comunione ereditaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)