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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013 (Rv. 625394 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari - Ammissibilità - Condizioni - Totalità dei beni di una determinata specie - Espropriazione della quota di un singolo bene indiviso - Ammissibilità - Limiti - Massa comune comprensiva di pluralità di cose della stessa specie - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625394-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)