diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 41821 del 15/09/2015 Ud. (dep. 19/10/2015) Rv. 265497 - 01

REATI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - IN GENERE | Art. 404, comma secondo, cod. pen. - Offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose - Condotte rilevanti - Concorso con il reato di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Rapporto di specialità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265497-01

REATI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa "ratio", individuata - per il reato di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. - nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 404 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)