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Sez. 2, Sentenza n. 981 del 21/04/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117362 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - NON ESCLUDE L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - INFLUENZA NELLA RICERCA DEL DOLO SPECIFICO DI ALCUNI REATI - IRRILEVANZA DI TALE INFLUENZA PER I REATI TIPICI.*
Stato
decisa il 1970-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117362-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - NON ESCLUDE L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - INFLUENZA NELLA RICERCA DEL DOLO SPECIFICO DI ALCUNI REATI - IRRILEVANZA DI TALE INFLUENZA PER I REATI TIPICI.*

La imputabilita diminuita per vizio parziale di mente e rilevante soltanto per la diminuzione della misura della pena, ma non coinvolge, in linea di principio, il problema dell'elemento psicologico del reato. La ridotta capacita di intendere o di volere, che ne esprime la condizione psichica, puo avere influenza nella ricerca del dolo in reati contrassegnati da particolari doli specifici, ma non in reati tipici ordinari, come l'omicidio o la lesione nei delitti contro l'integrita personale o il furto e la rapina nei delitti contro il patrimonio. (V 112578, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)