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Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005 (Rv. 583828 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Requisiti - Unico atto - Necessità - Principio della consumazione del diritto di impugnazione - Conseguenze - Ricorso autonomo successivo a ricorso principale per cassazione - Conversione in ricorso incidentale - Proposizione di successivo ricorso incidentale con il controricorso avverso il ricorso principale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall'art. 366 cod. proc. civ. Ne consegue che in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorchè intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)