Sez. 3, Sentenza n. 10309 del 28/05/2004 (Rv. 573257 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Impugnazione successiva della stessa sentenza - Incidentale - Necessità - Conseguenze - Primo ricorso in cassazione - Secondo ricorso proposto con atto autonomo - Conversione in ricorso incidentale - Condizioni - Rispetto del termine di cui all'art. 371 cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte di cassazione, nell'atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)